Statuto
Titolo I - Principi generali e ordinamento |
Capo I
- Principi fondamentali Art. 1 - Principi e ruolo |
Capo II - II Comune Art. 2 - Territorio e sede comunale Art. 3 - Albo Pretorio Art. 4 - Stemma e gonfalone Art. 5 - Rappresentanze delle Frazioni |
Capo III - La potestà del Comune Art. 6 - I regolamenti comunali Art. 7 - Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore Art. 8 - Revisione ed interpretazione delle norme statutarie e regolamentari |
Titolo II - Gli organi del Comune |
Capo I - Ordinamento Art. 9 - Organi del Comune e loro attribuzioni |
Capo II - II Consiglio Comunale Art. 10 - Consiglio Comunale Art. 11 - Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere Art. 12 - Sostituzione di singoli Consiglieri Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo Art. 14 - Riunioni del Consiglio Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali Art. 16 - Gruppi consiliari Art. 17 - Norme generali di funzionamento |
Capo III - La Giunta Art. 18 - Composizione e nomina Art. 19 - Revoca e dimissioni degli Assessori Art. 20 - Il Vicesindaco Art. 21 - Competenze della Giunta Art. 22 - Esercizio delle funzioni Art. 23 - Norme generali di funzionamento Art. 24 - Provvedimenti |
Capo IV - II Sindaco Art. 25 - Ruolo e funzioni Art. 26 - Rappresentanza e coordinamento Art. 27 - Provvedimenti del Sindaco Art. 28 - Poteri d'ordinanza |
Capo V - Le Commissioni comunali Art. 29 - Commissioni comunali |
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Capo I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale Art. 30 - La partecipazione dei cittadini Art. 31 - Partecipazione dei singoli cittadini |
Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum Art. 32 - La consultazione dei cittadini Art. 33 - Referendum consultivo ed abrogativo |
Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo Art. 34 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo |
Capo IV - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino Art. 35 - Pubblicità degli atti e delle informazioni |
Capo V - Il Difensore Civico Art. 36 - Difensore Civico |
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Capo I -
Organizzazione degli uffici e del lavoro Art. 37 - Struttura dell'ente e principi generali Art. 38 - Organi gestionali Art. 39 - Funzioni di direzione Art. 40 - Svolgimento dell'attività amministrativa e giusto procedimento |
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Capo I - Competenze dei Comuni Art. 41 - Servizi comunali |
Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali Art. 42 - Gestione in economia Art. 43 - Gestione in forma associata |
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Capo I - Unione dei Comuni, convenzioni e consorzi Art. 44 - Unione dei comuni Art. 45 - Convenzioni Art. 46 - Consorzi Art. 47 - Partecipazione e società |
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Capo I - La programmazione finanziaria Art. 48 - La programmazione di bilancio Art. 49 - II programma delle opere pubbliche e degli investimenti |
Capo II - L'autonomia finanziaria Art. 50 - Le risorse per la gestione corrente Art. 51 - Le risorse per gli investimenti |
Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio Art. 52 - La gestione del patrimonio |
Capo IV - La revisione economico-fìnanziaria ed il rendiconto della gestione Art. 53 - Revisore dei conti Art. 54 - II rendiconto della gestione |
Capo V - Appalti e contratti Art. 55 - Procedure negoziali |
Capo VI - Il controllo della gestione Art. 56 - Finalità |
Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione Art. 57 - Tesoreria e riscossione delle entrate |
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Capo I - Rapporti con altri Enti Art. 58 - Lo Stato Art. 59 - La Regione Art. 60 - La Provincia Art. 61 - La Comunità Montana |
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Capo I
- Norme transitorie Art. 62 - Revisione dello Statuto Art. 63 - Entrata in vigore |
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
Capo I - Principi fondamentali
Art. 1 Principi e ruolo
1. La Comunità di Talla
è Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i
principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i
soggetti pubblici e privati, promuove la collaborazione e la
partecipazione dei cittadini all'amministrazione. Assicura lo sviluppo
dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il
suo patrimonio di storia e di tradizioni. Cura le risorse ambientali e
naturali che ne caratterizzano il territorio. Tutela il patrimonio
storico artistico ed archeologico. Incoraggia e favorisce lo sport
dilettantistico, promuove la creazione di idonee strutture/servizi ed
impianti e ne assicura l'accesso secondo regolamento. Promuove lo
sviluppo turistico, degli insediamenti umani e delle infrastrutture
sociali, artigianali e commerciali.
Capo II - Il Comune
Art. 2 Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione
del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente
riconosciute dalla comunità: Bicciano, Capraia, Faltona; Pieve
Pontenano, Pontenano, Santo Bagnena.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 60,18 confina con i
Comuni di Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Capolona, Loro
Ciuffenna.
3. La sede del Comune è posta in Via Giuseppe Verdi n. 21 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o
l'ubicazione della sede comunale al di fuori del Capoluogo può essere
disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 3 Albo Pretorio
1. Il Consiglio
comunale individua nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad
"Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
Art. 4 Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Talla.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal
Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale che è quello storicamente
in uso e approvato.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata.
Art. 5 Rappresentanze delle frazioni
1. Per ogni frazione o
gruppo di frazioni, il Consiglio può provvedere alla nomina di un
comitato di Zona e/o frazione composto da tre membri che devono essere
in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale.
Un componente del comitato di frazione dovrà essere nominato dalla minoranza.
L'apposito regolamento dei comitati di zona e/o frazione regola le norme
di elezione, i rapporti con il Consiglio e le competenze.
Capo III - La potestà regolamentare
Art. 6 I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite, dalla legge e dallo Statuto.
Art. 7 Regolamenti comunali: approvazione ed entrata in vigore
1. L'iniziativa in
materia di regolamenti e nonne regolamentari spetta al Sindaco, a
ciascun Consigliere, ai responsabili degli uffici e, con i modi previsti
dalla disciplina per l'ammissione delle proposte, ai cittadini.
2. I regolaménti e le relative norme modificative o integrative, devono
essere sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva
conoscenza e devono essere accessibili alla consultazione.
Art. 8 Revisione ed interpre fazione delle norme statutarie e regolamentari
1. Con funzioni istruttorie e redigenti, è istituita, ai fini dell'adeguamento delle leggi e normative, una commissione, presieduta dal Sindaco e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I Ordinamento
Art. 9 Organi del Comune e loro attribuzioni
1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
3. Spettano agli organi del Comune le funzioni di rappresentanza
democratica della Comunità; la realizzazione dei principi e delle
competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della
legge.
4. Agli Amministratori spettano le indennità di carica, le indennità di
presenza, di missione e di rimborso spese, nei casi e nelle misure
stabilite dalla legge.
In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o
colpa grave, l'Ente richiederà all'amministratore coinvolto tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Capo II - II Consiglio Comunale
Art. 10 Consiglio comunale
1. Il Consiglio
comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed
esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi,
dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
Art. 11 Dimissioni, decadenza o perdita della qualità di Consigliere
1. Le dimissioni dalla
carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. La relativa surroga deve avvenire entro 10 giorni dalla data
di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine risultante dal protocollo. Non si procede alla surroga quando
sussistono Ì presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. II Consigliere, che non partecipa per tre volte consecutive alle
sedute del Consiglio comunale perde il diritto di Consigliere. Lo stesso
Consigliere, può far valere le proprie cause giustificative che saranno
sottoposte all'esame del Consiglio.
3. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento
del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi estemi loro
attribuiti, fino alla nomina dei successori.
Art. 12 Sostituzione di singoli Consiglieri
1. I Consiglieri che hanno perso il diritto, per dimissioni o perdita della qualità di Consigliere, sono sostituiti con il primo o il successivo dei non eletti appartenente alla stessa lista del Consigliere dimesso.
Art. 13 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio
comunale definisce ed esprime i propri indirizzi
politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente
Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando
gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con
particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale,
comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, i
comitati di frazione, degli istituti di partecipazione popolare, gli
organismi per la gestione dei servizi, le forme associative e di
collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale,
quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni.e dei servizi,
l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione
amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
e) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai
bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i
piani d'investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare
dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e
gestione;
e) agli atti, di pianificazione urbanistica, economica generale ed a quelli di programmazione attuativi;
f) all'indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza del Sindaco;
g) alla nomina e revoca dei propri rappresentanti, presso Enti, Aziende
ed Istituzioni, quando siano ad esso espressamente riservate.
2. Il Consiglio partecipa, con apposita commissione consiliare, alla
definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli
Assessori.
3. Per la revisione e modifica dello Statuto e dei regolamenti è
prevista la costituzione di una commissione consiliare permanente con
funzioni consultive e propositive.
Art. 14 Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Sindaco o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
1bis. La seduta del Consiglio è validamente costituita con la presenza della metà dei Consiglieri senza computare il Sindaco.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale. Per
particolari esigenze, previo provvedimento del Sindaco, il Consiglio può
riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La convocazione deve essere notificata almeno cinque giorni prima
della data fissata. In casi eccezionali e d'urgenza, l'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere
notificato o telegrafato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Gli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria almeno due
giorni prima della riunione, quando non si tratti di convocazione
d'urgenza.
Art. 15 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri
comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in
caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa
delibera.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato, in piena libertà d'opinione e di
voto.
I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Art. 16 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, nella prima seduta del Consiglio.neo eletto, con comunicazione al Sindaco.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo
consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e
sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
3. All'unico Consigliere eletto in una lista che dichiara di non volersi
aggregare a nessun gruppo, sono riconosciuti la rappresentanza e le
prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
4. In mancanza di comunicazione, i gruppi consiliari sono identificati
con le liste elettorali ed è considerato capo gruppo il candidato che
ciascuna lista ha presentato come candidato a Sindaco e nel caso della
lista di maggioranza, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero
di voti di preferenza.
5. I gruppi consiliari possono usufruire, per l'esercizio delle proprie
funzioni, delle strutture comunali messe a disposizione con i modi
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17 Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di
funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento,
secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio è convocato, con avvisi scritti, la cui consegna a
domicilio risulti da dichiarazione del messo comunale o da ricevuta
postale, è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento,
dal Consigliere eletto a maggioranza del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione ordinaria per
l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla
legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale, è convocato in sessione straordinaria quando
sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei presenti.
Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente
Statuto prescrivano, per l'approvazione, maggioranze speciali.
6. Le votazioni sono, di norma, palesi mentre quelle a scrutinio segreto
sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal
regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario, preposto
alla redazione del verbale; in caso d'assenza del segretario, il
dipendente apicale dell'area amministrativa.
9. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto,
gli Assessori non Consiglieri e, su invito, i dirigenti, i funzionari, i
membri delle Commissioni e le persone che possono essere utili alla
trattazione di determinati argomenti.
Capo III
- La Giunta
Art. 18 Composizione e nomina
1. La Giunta comunale, organo collegiale, è composta dal Sindaco che la presiede, e da
un numero di Assessori fino a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco, nella prima
seduta successiva alla nomina, comunica al Consiglio i nomi e le deleghe
degli Assessori.
3. Nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, sono presentate
dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzare nel corso
del mandato. Il Consiglio approva con apposita deliberazione.
4. Gli Assessori possono essere non Consiglieri, scelti tra i cittadini
in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica
di Consigliere comunale.
Art. 19 Revoca e dimissioni degli Assessori
1. Il Sindaco può
revocare, in ogni momento, uno o più Assessori; comunica al Consiglio
l'atto e le motivazioni, insieme alla nomina del nuovo o dei nuovi
Assessori.
2. Gli Assessori possono rimettere le proprie dimissioni indirizzate al
Sindaco, che procederà nei confronti del Consiglio con i modi di cui ai
precedente comma.
Art. 20 II Vicesindaco
1. Alla nomina dei membri della Giunta, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vice Sindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in case d'assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente o decesso di quest'ultimo.
4. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le
funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore anziano presente.
Art. 21 Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, cui riferisce annualmente.
Art. 22 Esercizio delle funzioni
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. I modi di convocazione e di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 23 Norme generali di funzionamento
1. Alle sedute della
Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale. In caso
d'assenza, è sostituito dall'apicale dell'area amministrativa.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta partecipino,
nel corso dell'esame di particolari argomenti e con funzioni consultive,
i dipendenti, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune presso
enti, aziende o istituzioni, i Consiglieri, i professionisti esterni
incaricati di prestare la loro opera in merito agli stessi argomenti. In
tali casi è fatta menzione nel verbale.
Art. 24 Provvedimenti
1. I provvedimenti
adottati dalla Giunta rivestono carattere di deliberazioni collegiali
che, in quanto tali, sono approvati da almeno due terzi degli aventi
diritto.
2. Possono essere sottoposte all'esame della Giunta solamente le
proposte che siano redatte sulla base del giusto procedimento, così come
definito dal presente Statuto.
Capo IV
- II Sindaco
Art. 25 Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è
l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta
l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed
all'esecuzione degli atti.
2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale presidente del Consiglio comunale, è l'interprete ufficiale
degli indirizzi espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento.
Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo
delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di legge.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi per l'esercizio delle funzioni di direzione e
quelli di collaborazione esterna, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge e dal presente Statuto.
6. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza
statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della
Repubblica. Informa i cittadini su situazioni di pericolo in caso di
calamità.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del comune, da portarsi a tracolla.
9. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
Art. 26 Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco
rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso
partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi
pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici, disponendo,
nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei per armonizzare i
servizi con le esigenze degli utenti.
Art. 27 Provvedimenti del Sindaco
1. Sindaco, quale
organo monocratico dell'ente, adotta tutti i provvedimenti che le leggi
statali, regionali ed il presente Statuto gli attribuiscono.
I suddetti provvedimenti, sono adottati su proposta dei responsabili
degli uffici o redatto dal Sindaco stesso, sulla base del giusto
procedimento, così come definito del presente Statuto.
2. I provvedimenti, di cui al precedente comma, sono registrati e
numerati progressivamente, sono soggetti a pubblicazione per 15 giorni
all'Albo Pretorio.
Essi producono effetti dalla data di adozione o dalle date stabilite dallo stesso provvedimento.
3. Sono attribuite al Sindaco, che le esercita con i modi previsti dai
precedenti commi e dai regolamenti d'attuazione del presente Statuto,
anche le seguenti competenze:
a) adotta i provvedimenti concernenti il personale non riservati dalla
legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione alla competenza
di altro soggetto;
b) esercita poteri sostitutivi nei confronti della Giunta, inadempiente per quelle materie alla stessa riservate dalla legge;
e) esercita poteri di delega nei confronti degli Assessori;
d) nomina, sentita la Giunta, i membri delle commissioni nei casi previsti dall'art. 30, comma 2, del presente Statuto;
e) fatte salve le attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sentita
la Giunta conferisce l'incarico di direzione e gestione delle massime
strutture organizzative del Comune.
Art. 28 Poteri d'ordinanza
1. Il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti urgenti emanando ordinanze in
materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
CapoV - Le Commissioni comunali
Art. 29 Commissioni Comunali
1. La nomina dei membri
delle Commissioni comunali è effettuata dallo stesso Consiglio, quando
si debbano eleggere Consiglieri comunali o quando è espressamente
richiesto da disposizioni di legge o di regolamento.
2. La nomina dei membri delle commissioni, la cui composizione sia
diversa da quella di cui al precedente comma, è effettuata dal Sindaco
fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e
competenza per l'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono due:
a) Commissione per l'adeguamento e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
b) Commissione per la verifica delle linee programmatiche.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione Comunale
Art. 30 La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione
dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della
Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi
elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra
gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, ed ai comitati di zona che rappresentano un
contatto più stretto fra le frazioni ed il comune, le condizioni per
intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi. In
particolare, nell'impostazione delle decisioni d'interesse generale
relative alla programmazione delle attività amministrative o su temi
specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
3. I comitati di frazione, disciplinati da apposito regolamento, nascono
dalla necessità di dare ad ogni località un proprio organismo capace di
raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe
l'amministrazione.
4. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune è
realizzata e valorizzata anche attraverso le libere forme associative e
le organizzazioni del volontariato operanti nel territorio, con
particolare riguardo per quelle che svolgono la propria attività nei
settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del turismo e delle
attività ricreative.
Art. 31 Partecipazione dei singoli cittadini
1. Le istanze,
petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della
collettività, sono sottoposte, dal Sindaco, all'esame della Giunta che
deve adottare, sulle stesse, motivata decisione.
Tale decisione deve essere notificata, ai presentatori delle istanze,
petizioni o proposte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della stessa.
2. La Giunta può invitare una delegazione dei presentatori dell'istanza,
petizione o proposta, ad assistere alla riunione per fornire
chiarimenti e precisazioni.
Capo II
- La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 32 La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può promuovere, nell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione, dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata, su specifici problemi, secondo le modalità ritenute più idonee, ivi comprese quelle dei sondaggi di opinione e delle indagini a campione.
Art. 33 Referendum consultivo ed abrogativo
1. Il referendum
consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente
Statuto e regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono
chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti,
interventi o altro argomento.
I cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio assenso o dissenso
sulle proposte, affinché gli organi, ai quali compete decidere, assumano
le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente
della comunità.
2. Il referendum abrogativo è indetto su richiesta presentata dai
cittadini, con firma autenticata nelle forme di legge, da 1/3 degli
elettori iscritti nelle liste del Comune, alla data del 1° gennaio
dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
La richiesta, presentata al Sindaco, deve contenere il testo da sottoporre agli elettori.
3. I referendum consultivi e/o abrogativi, dopo la verifica da parte
della segreteria comunale sulla regolarità degli stessi, da effettuarsi
entro 30 giorni dalla data di ricevimento, sono proposti dal Sindaco al
Consiglio comunale che delibera l'ammissibilità e fissa il testo da
sottoporre agli elettori.
La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, da corso alle procedure previste dal regolamento.
Qualora dalla verifica effettuata risulta che il referendum è
improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della
segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al
riguardo, con il voto della maggioranza degli aventi diritto.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo e/o abrogativo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di, personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
e) strumenti territoriali ed urbanistici, programmi per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomina di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono
con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con mezzi
di comunicazione idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a
conoscenza.
7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, assume le proprie determinazioni deliberando
gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione e/o
dell'abrogazione.
8. I referendum consultivi e/o abrogativi devono avere per oggetto
materie di esclusiva competenza locale ed il voto non può aver luogo
contemporaneamente ad operazioni elettorali provinciali e comunali.
Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 34 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge 3 agosto 1999 n. 265, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
Capo IV
- II diritto d'accesso e d'informazione del cittadino
Art. 35 Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Capo
V - II Difensore Civico
Art. 36 Difensore Civico
1. Il Comune di Talla promuove la costituzione a livello sovra comunale del Difensore Civico affinché garantisca l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
TITOLO IV
- ORDINAMENTO
Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro
Art. 37 Struttura dell'Ente e principi generali
1. L'ordinamento
strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa
complessità in rapporto ai compiti e responsabilità assegnati.
2. Ogni unità organizzativa risponde dello svolgimento delle funzioni o
del raggiungimento dell'obbiettivo assegnato al proprio responsabile
apicale.
3. Per il maggior esercizio delle funzioni dei responsabili delle
strutture di massima dimensione è istituita la conferenza permanente,
presieduta e diretta dal segretario comunale, dai suddetti responsabili,
con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative,
istruttorie ed attuative.
4. La pianta organica del personale, approvata dalla Giunta ed adeguata
in funzione dei servizi e programmi dell'amministrazione, prevede la
dotazione complessiva dei dipendenti del Comune con i relativi
inquadramenti professionali.
L'assegnazione del personale nelle due aree è disposta, dal segretario
comunale, sentito il Sindaco ed i responsabili apicali.
.
I responsabili apicali d'area, assegnano il personale ai vari uffici e servizi ed individuano i responsabili dei procedimenti.
5. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa che possa far
sorgere un conflitto di interessi con l'Ente, salvo quanto espressamente
previsto dalla legge. Lo svolgimento dell'attività lavorativa è
autorizzato secondo le modalità previste dalle vigenti leggi e dal
regolamento d'organizzazione degli uffici e servizi.
6. Il rapporto di lavoro, le responsabilità dei dipendenti e le modalità
di accesso all'impiego sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.
La contrattazione collettiva definisce il trattamento economico
fondamentale ed accessorio nonché le forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro.
7. La copertura dei posti di responsabilità d'unità organizzativa di
massima dimensione può avvenire, fermi restando i requisiti previsti per
la qualifica, mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico, di diritto privato, o, eccezionalmente, con atto del Sindaco,
con le modalità previste, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o
dal regolamento d'organizzazione.
8. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì il ricorso a collaborazioni esterne a contenuto di alta professionalità.
Art. 38 Organi gestionali
1. Le strutture di
massimo livello sono quelle che comprendono uffici e servizi a carattere
omogeneo; esse sono denominate "area contabile", "area amministrativa" e
"area tecnica".
2. Sono organi gestionali del comune, il segretario comunale e tutti i
soggetti cui sono riconosciuti l'esercizio di funzioni nell'ambito della
sfera esecutivo - organizzativa.
Art. 39 Funzioni di direzione
1. L'apicale d'area, a
prescindere dalla qualifica, esercita, funzioni di direzione, nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla
contrattazione nazionale. Lo stesso ha competenza all'utilizzo di
risorse umane e materiali e risponde al Comune dei risultati relativi
alle strutture di massimo livello cui è preposto.
Al soggetto, cui sono attribuiti compiti di direzione, è assicurato il
necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e
nell'utilizzo delle risorse.
2. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive,
istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a
rilevanza esterna, per il perseguimento degli obiettivi dell'ente, cui
il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
3. Al segretario spettano le funzioni di alta direzione, vigilanza,
coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché
quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
4. Ai responsabili delle strutture di massimo livello con funzione di direzione sono attribuite: .
a) la direzione delle unità organizzative in cui si articola la struttura cui sono assegnati;
b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei
dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;
e) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso nonché la presidenza delle relative commissioni;
d) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente e la stipula dei contratti;
f) la nomina dei responsabili dei procedimenti
g) ogni altra funzione attribuita ad essi dalla legge e dai regolamenti.
5. Le funzioni come sopra attribuite vengono espletate nel rispetto e
nei limiti degli obiettivi, dei programmi, delle priorità, delle risorse
e delle direttive generali, annualmente definite dagli organi
amministrativi del Comune.
6. I soggetti che esercitano funzioni di direzione sono responsabili del
risultato delle unità organizzative assegnate, della struttura di
massimo livello cui sono preposti, della realizzazione degli obiettivi e
dei programmi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
7. Per opera del servizio di controllo interno, istituito con i modi
previsti, dal regolamento di organizzazione, sono verificati, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed
economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa, la realizzazione degli obbiettivi.
8. Il segretario adotta gli atti necessari a garantire la corretta
istruttoria ed attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti del
Sindaco; per l'istruttoria e l'attuazione degli altri provvedimenti di
competenza degli altri organi gestionali il segretario esercita funzioni
di indirizzo.
9. Spetta esclusivamente al segretario l'adozione di atti e
provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie
competenze (ufficiale rogante).
Art. 40 Svolgimento dell'attività amministrativa e giusto procedimento
1. L'attività
amministrativa deve rispettare i principi dell'economia, efficacia,
efficienza trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo
i modi e le procedure determinate nei regolamenti comunali nel rispetto
dei principi dell'ordinamento, delle leggi in materia e dei criteri
fissati nel presente Statuto.
2. I responsabili apicali relazionano, ogni tre mesi, alla Giunta sull'andamento dell'attività di gestione,.
3. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti
governativi e comunali, di silenzio-assenso, i procedimenti si
concludono con provvedimento motivato, emanato dall'organo competente,
entro il termine previsto dall'ordinamento del Comune.
In assenza di esplicita previsione di legge o di regolamento il termine è di sessanta giorni.
4. Salvo che per le attività meramente esecutive attribuite al
segretario comunale ed ai responsabili con funzioni di direzione, tutti
gli altri provvedimenti, per i quali la legge non fissi precise
procedure, devono rispettare il giusto procedimento come di seguito
definito.
5. Ai sensi del presente Statuto, s'intende giusto procedimento quando
l'emanazione di un provvedimento è subordinata alla preventiva
istruttoria, corredata dai pareri di cui all'ari 53, comma 1, della
legge 142/90, ed alla successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni, salvo ogni altro opportuno adempimento in relazione allo
specifico atto.
TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I - Competenze dei Comuni
Art. 41 Servizi comunali
1. Il Comune provvede
all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto
la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale l'individuazione ed il tipo di gestione
dei nuovi servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge e da
accordi fra Enti.
3.1 servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Capo II Gestione dei servizi pubblici comunali
Art. 42 Gestione in economia
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione
o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
e) per mezzo di azienda speciale, anche con la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Art. 43 Gestione informa associata
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può
gestire alcuni servizi pubblici in forma associata con altri Enti.
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRAENTI
Capo I - Unione dei Comuni, convenzioni e consorzi
Art. 44 Unione dei Comuni
1. Il Consiglio
comunale, al fine di conseguire miglioramenti economici e razionali, può
costituire, previo accordo con uno o più Comuni oppure con tutti i
Comuni del Casentino, attraverso la Comunità Montana, l'Unione dei
Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
di loro competenza.
2. Il Consiglio approva a maggioranza dei 2/3 l'atto costitutivo e lo Statuto.
3. Lo Statuto dell'Unione dei Comuni deve individuare gli organi
dell'unione e le modalità per la loro costituzione, individua le
funzioni e le risorse; prevede il presidente dell'unione, scelto fra i
Sindaci dei Comuni interessati se non è il presidente della Comunità
montana; il Consiglio e la Giunta che devono essere formati da
componenti dei consigli e giunte dei Comuni associati, garantendo la
rappresentanza alle minoranze.
4. Alle unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati; si
applicano, in quanto compatibili, Ì principi previsti per l'ordinamento
dei Comuni.
Art. 45 Convenzioni
1. Le convenzioni
devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche
funzioni e/o servizi, l'oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e
la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti
finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
2. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno di
essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della
gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con lo stesso
stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i
partecipanti.
3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e
beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.
4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e province, previa statuizione di un
disciplinare tipo.
Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie
a tali intendimenti, per le valuta-zioni ed azioni che il Consiglio
stesso riterrà opportune.
Art. 46 Consorzi
1. Per la gestione
associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la
costituzione di un Consorzio con altri Comuni, Enti pubblici anche al di
fuori dell'ambito territoriale della Comunità Montana.
a) La convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la
trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati
dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
Art. 47 Partecipazione a Società
1. Il Comune programma lo sviluppo turistico e delle attività produttive anche partecipando a Società di capitale, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente legislazione in materia.
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I - La programmazione finanziaria
Art. 48 La programmazione di bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con cui viene definita e rappresentata sono: il bilancio di
previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale.
2. II bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al
precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, che esamina e
valuta, i criteri per la loro impostazione,
3. II bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti
prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i
termini di legge, osservando i principi dell'universalità,
dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
4. II Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art. 49 II programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. Contestualmente al
progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma
delle opere pubbliche e degli investimenti.
2. II programma individua le risorse per la sua attuazione, le spese da
sostenere per le opere e gli investimenti per il triennio.
Capo II
- L'autonomia finanziaria
Art. 50 Le risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue,
attraverso l'esercizio, della propria potestà impositiva e con il
concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla
Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia
finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi
disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei
procedimenti, l'efficiente ed efficacie impiego di tali mezzi.
2. II Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe
delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo
il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun
cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
Art. 51 Le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva
tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e
regionali e comunitarie, al fine di trovare le risorse per il
finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro
natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi
dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate
per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le
priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste
dalla legge, per il finanziamento delle spese per i programmi
d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai
precedenti commi.
Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio
Art. 52 La gestione del patrimonio
1. La Giunta comunale
sovrintende all'attività di conservazione del patrimonio comunale
assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei
beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le
variazioni per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni,
acquisizioni e dismissioni che si verificano nel corso di ciascun
esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce i modi per la tenuta degli
inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica
generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per
assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e servizi,
l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e
conservazione dei beni dell'Ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere
concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe,
giustificate da motivi d'interesse pubblico, il Sindaco sentita la
Giunta adotta il provvedimento.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di
deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla
Giunta per i mobili, quando la loro produttività risulti inadeguata al
loro valore o sia opportuno provvedere in tal senso nell'interesse
dell'Ente.
Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione
Art. 53 Revisore dei conti
1. Il Consiglio
Comunale elegge il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto
dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di
legge e di Statuto, il proprio incarico.
3. II Revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a
quanto previsto dalla legge e dall'ari. 13 del presente Statuto.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione.
4. Per l'esercizio delle funzioni il Revisore ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. II Revisore dei conti adempie i propri doveri con la diligenza del
mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove
riscontri gravi irregolarità nelle gestioni dell'Ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Revisore dei conti, attesta la corrispondenza del rendiconto ai
risultati della gestione e redige apposita relazione con la quale
accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Il Revisore, all'interno dell'attestazione del rendiconto, esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
efficacia ed economia della gestione.
Art. 54 II rendiconto della gestione
1. I risultati della
gestione sono rilevati mediante la contabilità economica e dimostrati
nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa, allegata al conto
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della
maggioranza dei Consiglieri presenti.
Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere
posto in votazione, soltanto se sia presente, al momento della stessa,
almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Capo V - Appalti e contratti
Art. 55 Procedure negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
Capo VI - II controllo della gestione
Art. 56 Finalità
1. Con apposite norme,
da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale
definisce le linee - guida dell'attività di controllo interno alla
gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati
rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni
sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della
gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati
prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate
sull'impiego delle risorse finanziarie, organizzative e sull'efficacia
ed efficienza, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti
gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare
il processo di sviluppo dell'organizzazione.
Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione
Art. 57 Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il servizio di
Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito
che, possibilmente, disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione che ha una durata minima,triennale e massima quinquennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del
Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di
cassa disponibili o dallo stesso anticipabile, secondo le disposizioni
stabilite dalla legge.
4. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, il Comune decide,
nell'interesse dell'Ente, la forma di riscossione tenuto conto delle
leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative alla
gestione del servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che
comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare
tale gestione.
TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Capo I - Rapporti con altri Enti
Art. 58 Lo Stato
1. Il Comune gestisce, i
servizi di, competenza statale, attribuiti dalla legge nelle forme
idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri
cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del
Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel
proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello
Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni
dalle stesse previste,
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 59 La Regione
1. Il Comune esercita
le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle
materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità
locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla
programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. II Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene
agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi
regionali.
Art. 60 La Provincia
1. Il Comune esercita,
attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di
programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla
Provincia, della propria attività di programmazione con quella degli
altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale
predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa
materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base
di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse
provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale
e,turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
Art. 61 La Comunità Montana
1. Il Consiglio
comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di
competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie.
La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni d'indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - Norme transitorie
Art. 62 Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e
l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con
la procedura stabilita dall'art. 4, comma terzo e quarto della legge 8
giugno 1990, n. 142.
2. Le proposte, di cui al precedente comma, possono essere sottoposte alla consultazione dei cittadini.
3. La proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello Statuto deve
essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di
deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma, è
contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con
l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio
comunale, non può essere rinnovata fino a che dura in carica il
Consiglio che l'ha respinta.
Art. 63 Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.